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STRUTTURA DEGLI INCOTERMS
Gli Incoterms 2000 adottano tredici termini suddivisi in quattro diversi gruppi contraddistinti dalle lettere "E" - "F" - "C" - "D" che corrispondono alle iniziali delle sigle composte da tre lettere utilizzate per identificarli. I quattro gruppi sono:
Gruppo E (Ex works = Franco fabbrica)
Non è proprio un gruppo perché è unico. Trattasi di un termine alla partenza che sta ad indicare che tutti i costi ed i rischi sono a carico del compratore dal momento della messa a disposizione della merce per il successivo caricamento.
Gruppo F (Free = Libero)
Secondo le clausole appartenenti a questo gruppo il venditore si impegna a "liberare" la merce al compratore in un luogo prestabilito alla partenza, consegnandola ad un vettore nominato dallo stesso, sostenendo i costi relativi fino a tale luogo che può essere presso un vettore, oppure lungo la banchina o a bordo della nave in partenza. Il costo, pertanto, del trasporto principale è a carico del compratore dal momento in cui la merce viene "liberata" (consegnata) nel luogo convenuto alla partenza. Il rischio passa dal venditore al compratore con la consegna della merce allo spedizioniere/vettore indicato dal compratore.
Gruppo C (Cost e/o Carriage = Trasporto)
Due dei termini di questo gruppo (CFR e CIF) sono dedicati esclusivamente al trasporto via mare, ossia da porto a porto, mentre gli altri due termini (il CPT e il CIP) riguardano qualsiasi tipo di trasporto, compreso quello multimodale. Il trasporto principale è a carico del venditore, mentre il rischio passa dal venditore al compratore alla partenza, al momento, cioè, della consegna della merce in un luogo convenuto.
Gruppo D (Delivery = Consegna)
I termini del gruppo "D" sono termini d'arrivo che rappresentano le obbligazioni maggiori per il venditore che sopporta tutti i costi ed i rischi fino all'arrivo della merce a destino.
La CCI ha, inoltre, raggruppato le obbligazioni del venditore e del compratore in 10 punti contraddistinte dalla lettera "A" (per il venditore) e dalla lettera "B" (per il compratore riguardanti:
SINGOLI INCOTERMS


Il venditore adempie alle sue obbligazioni consegnando la merce al compratore nel luogo indicato (la propria fabbrica e/o magazzino) non sdoganata all'esportazione e senza l'obbligo di curare il caricamento sul mezzo messogli a disposizione dal compratore, salvo eventuali deroghe che dovranno essere espressamente concordate. Il compratore sosterrà pertanto tutte le spese di trasporto, assicurazione e di sdoganamento, sopportandone inoltre i rischi relativi.

Il venditore deve consegnare, sdoganata all'esportazione (ove occorra), la merce al vettore/spedizioniere indicato dal compratore, nel luogo convenuto. Da questo momento in poi tutte le spese ed i rischi sono a carico del compratore.
Il momento critico è il mezzo su cui avviene la consegna della merce nel luogo convenuto, che può essere presso "i locali del venditore" o "altrove". Avverranno nei "locali del venditore" le spedizioni che riguardano carichi completi di container (full container loaded) o di TIR, o di un vagone; saranno effettuati "altrove" nel caso di carichi parziali.

Il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce, sdoganata all'esportazione (ove occorra), sotto bordo, sulla banchina o nel magazzino del porto d'imbarco convenuto. Da questo momento in poi tutte le spese ed i rischi sono a carico del compratore
Il momento critico è lungo la banchina sottobordo della nave al porto di imbarco ma, se questo non è possibile causa, ad esempio, problemi di attracco per la nave, per evitare di pagare controstallie il venditore può usufruire di chiatte per effettuare il caricamento in mare, assumendosi sempre il costo e il rischio fino al sottobordo della nave.
Il venditore adempie alle sue obbligazioni fino al caricamento delle merci sulla nave nel porto d'imbarco convenuto. Il compratore sostiene tutte le spese (trasporto e assicurazione merce) e sopporta tutti i rischi dal momento del caricamento della merce sino a destino.
Il momento critico è la murata della nave al porto di imbarco convenuto. Al superamento da parte della merce di tale punto, avviene il passaggio di oneri e rischi dal venditore al compratore. Qualora la murata della nave non funga da linea discriminante, come, ad esempio, nel caso del trasporto RO-RO o containerizzato, sarebbe pi� appropriato utilizzare il termine FCA


Il venditore deve pagare tutte le spese fino al porto di destinazione, mentre i rischi, ogni costo causato da eventi successivi al caricamento delle merci sulla nave, nonché i costi relativi all'assicurazione delle merci dal caricamento in poi sono trasferiti al compratore, dal momento in cui le merci sono caricate sulla nave nel porto di imbarco.
Il momento critico è la murata della nave, come per il FOB, mentre, per quanto riguarda il costo del trasporto (nolo), il punto critico è rappresentato dal momento fino al quale il venditore sostiene i costi relativi al trasporto.

Il venditore ha gli stessi obblighi visti nella resa CFR ed in più deve sopportare i costi relativi alla stipula di una polizza di assicurazione contro i rischi di perdita o avaria delle merci durante il trasporto fino al porto di destinazione convenuto.
Il momento critico è il medesimo visto per la clausola CFR.
Il venditore ha gli stessi obblighi visti nella resa CPT; inoltre, deve sostenere i costi per la copertura assicurativa relativi alla perdita e all'avaria delle merci.
Il momento critico è lo stesso della clausola CPT. La differenza sta nel fatto che il venditore deve farsi carico delle spese relative all'assicurazione della merce in cui è tenuto a corrispondere soltanto il minimo dell'"Institute Cargo Clauses" (come per il termine CIF).


Il venditore deve pagare il nolo fino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o avaria delle merci, così come ogni onere relativo alle merci in viaggio (costo assicurazione merce), è a carico del compratore dal momento in cui le merci sono consegnate al vettore/spedizioniere.
Il momento critico è la consegna della merce, in cui si trasferiscono i rischi dal venditore al primo vettore, mentre il costo relativo al trasporto si ha fino al punto in cui il venditore consegna, a destinazione, la merce nel luogo convenuto.

Il venditore deve consegnare la merce al compratore dopo il compimento delle operazioni doganali alla frontiera nel luogo convenuto. Il compratore sosterrà tutte le spese ed i rischi successivi.
Il momento critico è il luogo e il momento in cui si verifica la consegna alla frontiera convenuta, a bordo del mezzo di trasporto: frontiera che sarà comunque oltre la dogana (di confine) in cui avviene l'operazione doganale di esportazione e prima di quella in cui andranno espletate le operazioni doganali all'import.

Il venditore adempie le sue obbligazioni con la consegna delle merci al compratore a bordo della nave nel porto convenuto di destinazione, ma senza compimento delle operazioni doganali all'import.
Il momento critico è a bordo della nave nel porto di arrivo, poiché la merce si considera a disposizione del compratore per lo scaricamento a seconda degli usi nel porto di destinazione (in alcuni porti la disponibilità allo scarico viene concessa dopo l'apertura della stiva, in altri quando la merce supera la murata della nave in fase di sbarco), di cui, comunque, gli Incoterms non fanno cenno.

Il venditore ha l'obbligo della consegna delle merci al compratore sulla banchina del porto di destinazione, sostenendo anche le spese di scaricamento.
Il momento critico è la banchina al porto di destinazione convenuto con dogana all'import a carico del compratore.

Il venditore deve consegnare le merci al compratore nel luogo di destinazione convenuto nel paese del compratore, con esclusione delle spese di sdoganamento all'import.
Il momento critico è il luogo convenuto nel paese di destinazione prima della linea doganale, cioè prima delle operazioni doganali di importazione nel paese di destinazione.

Questa clausola ha lo stesso significato del DDU, con la differenza che il venditore sopporta anche gli obblighi relativi allo sdoganamento della merce all'import.